lunedì 23 luglio 2007

Ma cosa l'è che è?

Ebbene sì, forse è proprio ora che proviamo a fare un po' di chiarezza su sta benedetta Legge 30/2003, ovvero la legge Biagi. E' una legge delega, ovvero una legge approvata dal Parlamento che delega il Governo a legiferare su una determinata materia. (Per una definizione più chiara ed esaustiva fare riferimento ad esempio a questa definizione su wikipedia). Entrando nel dettaglio. La Legge 14 febbraio 2003, n.30 è formata da 10 articoli (ognuno dei quali con un certo numero di commi e sotto-commi). In una serie di post proverò a presentare questi articoli e commi, cercando di sgarbugliare la matassa, ma siccome non sono uno del mestiere sarei molto grato a chi legge eventuali inesattezze e parti incomplete, di sentirsi libero di commentare. In fin dei conti sono qua per cercare di capire anch'io. Ma veniamo al punto, o meglio all' articolo 1.

Il titolo di questo articolo recita: (Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l’impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro).

E fino a qui sembra tutto chiaro, il Parlamento delega al Governo:
  1. la revisione dei sistemi (pubblici e privati) per l'impiego (quello che una volta erano gli uffici di collocamento, ad esempio)
  2. disciplinare l'intermediazione e l'interposizione privata nella somministrazione di lavoro.
Comma 1.
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riguardo alle donne e ai giovani, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione europea in materia di occupabilità, i princìpi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l’impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera.
Cioè, in parole povere è un po' l'obiettivo della legge: favorire l'occupazione e prima occupazione in particolare per giovani e donne, organizzando un sistema efficace per il mercato del lavoro. Gli strumenti per ottenere tale obiettivo sono uno o più decreti legislativi (ad esempio il dlgs 276/03), nel rispetto di competenze regionali, obiettivi Unione europea in materia di occupazione, e della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3. Tale legge si occupa delle "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", per la cronaca, il titolo V si occupa della divisione amministrativa dello Stato (Regioni, province e comuni).

Comma 2.
In una serie di sotto-commi vengono enumerati i princìpi e criteri direttivi su cui la delega viene esercitata. Facendo un sunto:
  1. "snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro";
  2. "modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico";
  3. "mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all’Unione europea, all’autorizzazione per attività lavorative all’estero";
  4. "mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469";
  5. "incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori pubblici";
  6. "ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi all’incontro tra domanda e offerta di lavoro" su questo principio viene fatto un elenco dei divieti assoluti di preselezione dei lavoratori in base al sesso, orientamento sessuale, religione, ecc... personalmente mi sembra una bella favoletta inapplicata, poichè quale agenzia per il lavoro non viene per lo meno influenzata da questi nostri "item"? Insomma, un po' come la inapplicata/inapplicabile legge sulla Privacy. Diciamoci la verità, giusto o non giusto, l'apparenza e gli orientamenti (politici, religiosi, ecc) influiscono e molto, non solo sulla selezione per una missione di lavoro;
  7. "coordinamento delle disposizioni sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro";
  8. "eliminazione del vincolo dell’oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ". E' stato abolito il vincolo dell'oggetto sociale esclusivo che imponeva alle società di svolgere solo attività di fornitura di lavoro interinale. Le agenzie per il lavoro possono svolgere attività di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (il cosiddetto staff leasing) e determinato (il vecchio lavoro interinale), di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro (cioè di collocamento), di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione del personale (outplacement);
  9. "identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari pubblici";
  10. "abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369", cioè il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro;
  11. "attribuzione della facoltà ai gruppi di impresa di delegare lo svolgimento degli adempimenti alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate", scusatemi ma qui è abbastanza arabo per me;
  12. "abrogazione espressa di tutte le normative, che sono direttamente o indirettamente incompatibili con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo";
  13. "revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18", tale dlgs è l'attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti;
  14. "redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di mercato del lavoro e incontro tra domanda e offerta di lavoro".

Dunque, siete ancora vivi? Siete arrivati fin qua? L'articolo 1 è finito, ne restano solo altri 9 ehehe. A presto!

7 commenti:

angela padrone ha detto...

Complimenti! Scusate la fretta, ma volevo testimoniare la mia ammirazione: l'impresa di leggere e decifrare una legge in Italia è improba, ma in questo caso credo che ne valga la pena. Pochissimi conoscono veramente la legge Biagi. E solo a leggerla credo che faccia una certa impressione: "trasparenza e efficienza" del mercato del lavoro...divieto di interposizione (no al caporalato), sì alla Borsa lavoro per far incontrare domanda e offerta, aiuto a giovani e donne...sono andata in ordine sparso! segnalerò la vostra iniziativa sul mio blog. credo che chiuderete la bocca a molta gente. spero di darvi anche qualche contributo più concreto e approfondito, ma è un periodo di lavoro terribile. per ora un grande in bocca al lupo
www.angelapadrone.blogspot.com
ps: per qualunque dubbio e approfondimento consultate il sito della fondazione marco biagi, dove c'è anche un comodo e ricco "vocabolario":
www.fmb.unimore.it

Ladypiterpan ha detto...

Ciao,
allora si comincia!!!
Per chiunque cominci a leggere questo "nostro sforzo" (visto che non siamo dei giuslavoristi), consiglio di leggere anche il "libro bianco sul lavoro" scritto dal prof.Biagi e coll. per il ministero del lavoro nell'Ottobre del 2001.
Io l'ho trovato in formato pdf su questo sito http://www.comune.torino.it/informatipico/docs/librobianco.pdf
Buona lettura a tutti.
Cordialmente Anna

Anonimo ha detto...

GCiao a tutti, innanzitutto complimenti a Precario a vita? per aver avuto il coraggio di trattare una legge così discussa e di non facile interpretazione, specialmente per chi come me non ha molta dimestichezza con leggi e normative. Vorrei approfittare di questo spazio per rispondere ad Angela Padrone:
La legge Biagi forse sulla carta è davvero quel capolavoro di legge come qualcuno sostiene che essa sia, io invece vedo come viene applicata nell’ambito lavorativo, e davvero non capisco come si possa affermare che essa apporti al mercato del lavoro “trasparenza ed efficienza”, forse si vuole intendere la trasparenza nell’informare il lavoratore somministrato, che egli non è altro che uno strumento che l’agenzia e l’azienda potranno sfruttare come meglio credono fino a quando lo riterranno opportuno. Trasparenza nel far sentire chi lavora in simili condizioni un lavoratore usa e getta, uno schiavo dei nostri giorni che non può in alcun modo ribellarsi a questo sistema di cose, in quanto legalizzato. L’efficienza? Certo, intesa come quella che il lavoratore somministrato dovrà raggiungere in tempo zero per poter sperare che il suo contratto non venga drasticamente interrotto.
No al caporalato??? Sveglia!!!! L’interposizione esiste, il caporalato oggi lo fanno le agenzie interinali, ma lei in che mondo vive, io le scrivo dal pianeta terra e lei?
La borsa lavoro è un gran buffonata, in quanto funziona così: l’azienda richiede la prestazione di cui necessità, l’agenzia contatti i suoi iscritti che si adegueranno a quanto richiesto. E’ questo il suo concetto di domanda offerta?
La legge Biagi aiuta i giovani? Qui tocchiamo la fantascienza, la legge Biagi ha piazzato un grosso ed inquietante punto interrogativo nel futuro lavorativo di molti giovani, se questo per lei significa aiutare qualcuno, mi auguro che nessuno abbia mai bisogno del suo aiuto.
Per concludere mi permetta di darle un consiglio, la legge Biagi non si limiti a leggerla, perché le posso assicurare che a vederla applicata fa ancora più impressione. Se poi nonostante tutto vuole restare fedele a quanto scrive, sia coerente fino in fondo si licenzi e si iscriva in qualche agenzia interinale, potrà così beneficiare anche lei degli innumerevoli vantaggi e delle grandi opportunità offerte dalla legge Biagi.

Guido Ferranova

faustpatrone ha detto...

sottoscrivo in pieno. caro Ferranova.

La sig. Padrone sarà anche una giornalista competente, ma secondo me la sua difesa a oltranza di queste ingiustizie o nasconde un fine preciso o deriva da scarsa conoscenza del reale.

Anonimo ha detto...

imparato molto

Anonimo ha detto...

Si, probabilmente lo e

Anonimo ha detto...

molto intiresno, grazie