Il titolo recita: “Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio”. Come si può facilmente capire stiamo parlando dell'apprendistato.
Comma 1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro per gli affari regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione europea in materia di occupazione, la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo,
In pratica, con il coinvolgimento dei seguenti ministeri:
- Ministero Lavoro e politiche sociali;
- Ministero per le pari opportunità;
- Ministero per la funzione pubblica;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- Ministero degli affari regionali;
Con il coinvolgimento e il rispetto delle competenze delle regioni e delle indicazioni dell'Unione europea, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, si dovrà emanare uno o più decreti legislativi atti a razionalizzare la legislazione sull'apprendistato.
nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato alla occupazione;
Cioè seguendo le linee guida della UE sull'argomento aiuti di Stato (soldi) all'occupazione.
b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all’articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l’attività formativa svolta
in azienda, confermando l’apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione, nonché il passaggio da un sistema all’altro e, riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate competenze autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l’inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda;
In questo sotto-comma si pongono le basi per la modifica del "Cfl" (contratto di formazione lavoro), poi cambiato in "contratto di inserimento". Qui, come nell'articolo 16 (comma 5) della legge 196/1997, si pone enfasi sulla valorizzazione dell'attività formativa svolta in azienda. Permettetemi di dire, e credo che molti saranno d'accordo con me, che è una delle cose più disattese...la formazione costa, in termini di tempo e di denaro, ambedue rare e alquanto preziose in tutte le aziende che al "lavoratore in futuro formato" preferiscono il "lavoratore che si arrangi e sia produttivo nel presente".
c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività di impresa;
Qui si chiede di trovare "misure idonee" per favorire le forme di apprendistato (in pratica le misure sono finanziamenti, incentivi e sgravi fiscali per le imprese).
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche della attività lavorativa e al territorio di appartenenza nonché, con riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura della menomazione e all’incidenza della stessa sull’allungamento dei tempi di apprendimento in relazione alle
specifiche mansioni in cui vengono inseriti, e prevedendo altresì la eventuale corresponsione di un sussidio in un quadro di razionalizzazione delle misure di inserimento non costituenti rapporti di lavoro;
Il dlgs 165/2001, all'art 1 comma 2 non fà altro che definire cosa si intende per pubbliche amministrazioni e cioè "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Negli articoli 17 e 18 della legge 196/1997 (la legge Treu per intenderci), si parla di "Riordino della formazione professionale" e di "Tirocini formativi e di orientamento".La revisione delle misure di inserimento al lavoro dovranno prevedere una durata tra uno e dodici mesi (24 per soggetti disabili) e valutare anche il "background" del soggetto da inserire (studi pregressi, tipologia del lavoro che verrà svolto, luogo geografico dove verrà svolto) e per i soggetti disabili anche il tipo di "menomazione".
e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d), nel senso di valorizzare l’inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro per l’adempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
In questo sotto-comma si cerca di enfatizzare l'inserimento/reinserimento al lavoro (secondo i principi trattati nei sotto- commi b-c-d) per quanto riguarda le donne, per superare il gap tra i sessi che il legislatore riconosce.
f) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e prevedendo anche criteri di automaticità;
In pratica si chiede di snellire la burocratizzazione per (da parte dell'imprenditore o in generale da chi vuole "inserire" il lavoratore) gli incentivi (leggi soldi, sgravi fiscali) sui contratti di apprendistato, tenendo in particolar riguardo l'occupazione femminile.
g) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all’impatto sui livelli di occupazione femminile e sul tasso di occupazione in generale, per effetto della
ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Si chiede di prevedere degli "osservatori" e altri strumenti per valutare i risultati conseguiti, in rispetto della legge costituzionale 3/2001, quella che si occupa delle divisioni amministrative territoriali (regioni, province e comuni).
h) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di determinare i contenuti dell’attività formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all’interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti delle regioni, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Si chiede di avviare una fase di sperimentazioni concordate fra associazioni di datori (es Confindustria) e di prestatori di lavoro (es Sindacati) a livello nazionale e territoriale e, in mancanza di questi accordi, di atti delle regioni in intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
i) rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di attuazione dell’attività formativa in azienda.
Infine questo sotto-comma delega ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori (Confindustria, Confcommercio, ecc) con i prestatori (Sindacati) per definire come attuare l'attività formatica in azienda.