lunedì 25 giugno 2007

Lo scenario legislativo

Fondamentalmente il lavoro somministrato (anche se i più continuano a chiamarlo interinale) ha nella cosidetta Legge Biagi (legge 30/2003) , la normativa di riferimento.

La legge prende il nome del giuslavorista Marco Biagi, assassinato il 19 marzo 2002 a Bologna dalle nuove Brigate Rosse.

Sia chiara una cosa, su questo BLOG condanniamo fermamente l'uccisione della persona Biagi, la VIOLENZA non è mai giustificata.

Personalmente credo che la relazione effettuata dal professor Biagi, che ha ispirato la legge, ha precarizzato troppo il mercato del lavoro... di fatto rendendo un Far West i contratti di somministrazione.

La legge 30/2003 fù varata all'epoca del 2° governo Berlusconi, ma parliamoci chiaro, il tutto ebbe inizio con la Legge Treu (legge 186/1997) quando il 1° governo Prodi era ancora lontano dalla crisi. Come dire, se ci si mettono di impegno le porcherie si riescono a fare a destra e a sinistra.

Ma torniamo alla Legge 30/2003. Questa legge modifica la figura del lavoro interinale e crea (o modifica) altre figure di contratti:

  • estende la possibilità del ricorso al lavoro parziale e somministrato praticamente a tutti i settori (pubblici e privati);
  • modifica le collaborazioni coordinate e continuative;
  • rende ammissibile prestazioni di lavoro occasionale e accessorio (in particolare nel settore agricolo);
  • ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l’esecuzione di un’unica prestazione lavorativa (per fortuna questa forma di paghi 1 e prendi 2 non è stata molto attuata, almeno per ora);
  • prestazioni che esulano dal mercato del lavoro e dagli obblighi connessi delle prestazioni svolte in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi (anche qui la legge specifica soprattutto per le attività agricole).

Il decreto attuativo per quanto riguardo il campo del lavoro interinale (pardon, somministrato) è il D.Lgs. 276/2003. Nell'articolo 2 vengono "spiegate" le terminologie quali:

«somministrazione di lavoro»= la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine;

«intermediazione»= l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro;

«ricerca e selezione del personale»= l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente (svolta dall'Agenzia del Lavoro);

«borsa continua del lavoro»= sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro;

«lavoratore»= qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca di un lavoro.

Infine un altro decreto attuativo della Legge 30 è il D. Lgs. 251/2004, corregge e integra il precedente D. Lgs. 276/2003.

Concludo dicendo che naturalmente queste 3 norme, in particolare il corposo D. Lgs. 276/2003 (ben 86 articoli!), non sono sempre chiare e a volte interpretabili. E come vi racconterò prossimamente gli imprenditori si sono sbizzariti con le interpretazioni.

Mi rendo conto che questo post è stato un po' palloso, ma era necessario per chiarire giuridicamente di cosa parleremo. Grazie a tutti e alla prossima!

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